Per gli Inteventi di cui ha beneficiato, il contribuente può applicare direttamente in dichiarazione la relativa detrazione prevista (110%, 65%, 50% e via dicendo).
In alternativa, può scegliere una delle seguenti due ipotesi:
Sconto in fattura: è una somma che viene direttamente scalata sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi;
Cessione del credito: trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Gli incapienti, non avendo IRPEF, non possono detrarre le spese; possono optare per lo sconto in fattura oppure per la trasformazione dell’importo della detrazione in credito d’imposta, cedibile ad altri soggetti.
La risposta è affermativa, ma deve essere raggiunto per l’edificio un incremento di almeno 2 classi energetiche.
Per gli interventi è previsto un limite di spesa; ad esempio 30.000€ per la sostituzione del generatore di calore esistente con una pompa di calore, 48.000€ per l’installazione di un impianto fotovoltaico che però ha anche un limite specifico di 2.400 o 1.600 €/kWh; anche se non è espressamente descritto da DL; in attesa di chiarimenti, è da ritenere che i 2 tetti di spesa si sommino (fermo restando i limiti unitari).
Se proprietarie di appartamenti in condomini, sembrerebbe che anche aziende possano ottenere la super detrazione (in attesa di chiarimenti).
Va qui specificato che per condomini (gli edifici), la super detrazione è applicabile sia per edifici adibiti ad abitazione principale che seconde case.
Il credito d'imposta è ogni genere di credito di cui sia titolare il contribuente nei confronti dell'erario dello Stato. Un credito di imposta può essere destinato a compensare i debiti, a diminuire le imposte dovute oppure, quando ammesso, se ne può richiedere il rimborso, ad esempio in sede di dichiarazione dei redditi, come in questo caso.
Il credito d'imposta è ogni genere di credito di cui sia titolare il contribuente nei confronti dell'erario dello Stato. Un credito di imposta può essere destinato a compensare i debiti, a diminuire le imposte dovute oppure, quando ammesso, se ne può richiedere il rimborso, ad esempio in sede di dichiarazione dei redditi, come in questo caso.
Per gli interventi sui condomìni che accedono agli incentivi più alti, la LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 nuovo comma 2-sexies dell’art. 14 del DL 63/2013 dice che:
i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
La cessione del credito d’imposta in un condominio è possibile per i seguenti incentivi di Eco bonus e Sisma bonus:
Eco bonus, se l’intervento interessa l’involucro dell’edificio per cui il contribuente potrà ottenere delle detrazioni pari al:
Sisma bonus, per interventi di riduzione di rischio sismico di immobili (ricadenti nelle zone 1, 2 e 3) per cui il contribuente potrà ottenere delle detrazioni pari al:
Sono i soggetti non tenuti a pagare l’Irpef perché hanno un reddito troppo basso, secondo i limiti fissati dalla legge. Si tratta di contribuenti che hanno redditi di lavoro dipendente o assimilati, e dichiarano un reddito complessivo non superiore a 8mila euro annui, dei pensionati con pensione fino a 7.500 euro, redditi di terreni fino a 185,92 euro e il reddito della sola abitazione principale (e pertinenze).
Questi requisiti dovranno maturare nell’anno che precede quello in cui vengono sostenute le spese.
La comunicazione dei dati va fatta dal singolo condomino all’amministratore (o condomino incaricato) entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento. Quest’ultimo avrà tempo fino al 28 di febbraio dell’anno successivo per comunicarlo all’Agenzia delle Entrate
La nuova detrazione fiscale sisma bonus spetta ai seguenti beneficiari:
Uno degli obiettivi della nuova manovra è estendere ulteriormente il perimetro delle cessioni. Per questo, la legge di Bilancio prevede la cedibilità, per il solo Eco bonus, dei crediti maturati per tutte le tipologie di intervento, sia sulla singola unità immobiliare che sui lavori condominiali. Resta salva la differenziazione tra incapienti e altri contribuenti: solo i primi potranno cedere alle banche.
La legge di bilancio 2018 prevede anche l’attivazione di un Fondo che offrirà garanzie a quanti intendano chiedere un prestito per pagare gli interventi di riqualificazione energetica del proprio immobile. Il Fondo avrà una dotazione complessiva di 150 milioni di euro (50 milioni all’anno dal 2018 al 2020 ripartiti tra Ministero dell’Ambiente e Ministero dello Sviluppo Economico). Secondo le stime del Governo, con i 50 milioni messi a disposizione ogni anno per le garanzie sarà possibile stimolare investimenti per oltre 600 milioni di euro.
Per i condomìni arriva la nuova detrazione fiscale che unisce Eco bonus e Sisma bonus. Del nuovo bonus potranno beneficiare i condomìni che riescono a ridurre il rischio sismico e contemporaneamente a migliorare le prestazioni energetiche dell'immobile, mettendo in atto un unico grande intervento. Il nuovo bonus si applica agli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, e spetta nella misura dell'80 per cento se grazie ai lavori si riesce a scalare una classe di rischio.
È l'entità del miglioramento sismico conseguito - che si identifica con il numero di classi di rischio che gli interventi permettono di scalare - a determinare la detrazione fiscale associata al nuovo bonus. In particolare, se gli interventi determinano un miglioramento tale da permettere un "salto" di almeno due classi, allora la detrazione fiscale spetta nella misura dell'85 per cento.
La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari comprese nell'edificio.
Per i lavori con Eco bonus la cessione è possibile solo per i soggetti Irpef e per i soggetti Ires la cui proprietà è considerata “bene strumentale” e non crea quindi reddito autonomo. Per i lavori con Sisma bonus la cessione è possibile in entrambi i casi indistintamente perché lo scopo della normativa è quello di garantire la sicurezza dell’individuo (Risoluzione AdE del 12-03-2018).
Come si evince dalla Circolare n. 7/E 2018 (pag.296) per gli interventi condominiali viene precisato che il tetto di 40mila euro di spesa agevolata deve riferirsi autonomamente a ciascuna unità immobiliare di cui si compone il fabbricato e ad ognuna delle pertinenze. ES: nel caso in cui l’edificio sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate (es. box, cantina, soffitta), la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di 320mila euro (40mila x 8 unità), da attribuire ai condomini in base ai millesimi di proprietà.
In virtù di ciò reputiamo come condizione necessaria che il limite di spesa relativo all'intero edificio verrà calcolato moltiplicando le unità abitative del condominio per il massimale previsto per la singola unità, ricomprendendo così anche situazioni in cui soggetti proprietari aventi un grande quantitativo di millesimi potranno contare sull'importo complessivo dei lavori condominiali per vedere riconosciuta la propria agevolazione anche oltre il limite di spesa dei 40.000 euro indicato.
No, l’edificio oggetto delle opere dovrà essere dotato di impianti di riscaldamento preesistenti alla data di inizio lavori. Questo concetto viene precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare N° 36/E del 31 maggio 2007, requisito essenziale per rientrare nella casistica agevolabile, nella Guida Agevolazioni Fiscali per il Risparmio Energetico emanato dall’Agenzia delle Entrate ad ottobre 2018 e nella scheda ENEA del 10/09/2018 denominata Riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.
Riguardo al Sisma bonus la Circolare n. 7/E (pag.249) fornisce alcuni chiarimenti aggiuntivi rispetto a quanto sino ad oggi precisato sul tema dalla medesima Agenzia delle Entrate anche con la Risoluzione n. 34/E che ha ammesso il Sisma bonus anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti, a condizione che venga mantenuta la volumetria originaria. In particolare, riguardo all’ammontare massimo di spesa agevolata pari a 96.000 euro, viene chiarito che lo stesso opera:
- come limite unico, in caso di realizzazione, sullo stesso edificio, di interventi di natura diversa, quali, ad esempio, interventi antisismici e di manutenzione straordinaria. A parere dell’Agenzia, infatti, gli interventi antisismici ricadenti nel Sisma bonus non possono fruire di un autonomo limite di spesa rispetto a quelli più generali di recupero edilizio, visto che non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili;
- come limite autonomo, riferito ad ogni singola unità immobiliare ed a ciascuna delle relative pertinenze, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio condominiale. Così, ad esempio, nel caso in cui il fabbricato sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione andrà calcolata su un importo massimo di spesa pari a 768.000 euro (96.000 euro x 8 unità), da attribuire ai vari condòmini in base ai millesimi di proprietà, o sulla base dei diversi criteri stabiliti dall’assemblea.
L’inquilino ha diritto a portare nella propria dichiarazione dei redditi il costo effettivamente sostenuto per interventi di questa tipologia che darebbero luogo allo stesso diritto come se fosse proprietario dell’immobile.
No, il Sisma bonus prevede una detrazione ripartita esclusivamente in cinque anni, con limite di spesa unico (attualmente pari a 96mila euro per immobile) da considerarsi congiuntamente alle eventuali altre spese di recupero edilizio mentre risulta cumulabile con il limite autonomo previsto per la riqualificazione energetica.
In relazione ai contributi erogati per la ricostruzione degli immobili ubicati nei Comuni colpiti dal terremoto del 2016 e del 2017 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, l’Ordinanza n° 60 del 31/07/2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2018, evidenzia che le detrazioni fiscali del Sisma bonus si applicano soltanto sulle spese eccedenti il contributo ricostruzione post terremoto già ricevuto. In tale ordinanza vengono inoltre indicate le regole tecniche e le modalità di predisposizione dei progetti in relazione alle varie tipologie di interventi finanziabili sugli edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Si precisa inoltre che le spese sostenute per interventi edilizi coperti dai contributi per la ricostruzione sono in ogni caso oggetto di contabilizzazione separata rispetto a quelle per gli interventi edilizi non coperti dai contributi e per i quali si intende fruire della detrazione fiscale.